Art. 3
In vigore dal 26 ott 2015
La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica di Tunisia a un particolare programma dell'Unione, segnatamente il contributo finanziario da pagare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
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