Art. 1

In vigore dal 26 ott 2015
I poteri conferiti al presidente del Consiglio europeo e al presidente del Consiglio dall'articolo 6, primo comma, del protocollo n. 7 per il rilascio dei lasciapassare ai membri delle rispettive istituzioni, ai funzionari e agli altri agenti del Consiglio europeo e del Consiglio, nonché a richiedenti speciali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1417/2013, sono esercitati dal segretario generale del Consiglio. Il segretario generale è autorizzato a delegare tali poteri al direttore generale dell'amministrazione.
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