Art. 1
In vigore dal 26 ott 2015
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di derogare agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 fino al 30 settembre 2025, in conformità delle condizioni di tale richiesta.
Tale posizione è espressa dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1942:oj#art-1