Art. 1

In vigore dal 26 ott 2015
All'articolo 8, il paragrafo 2 della decisione 2010/638/PESC è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2016. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1923:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo