Art. 1

In vigore dal 22 ott 2015
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e il Kosovo, è autorizzata per le parti che rientrano nell'ambito di applicazione del TUE e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatta salva la conclusione di detto accordo (1).
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