Art. 1

In vigore dal 22 ott 2015
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione dell'Ucraina all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, alle specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2015/1969 — Testo vigente | Portale Normativo