Art. 4
In vigore dal 21 ott 2015
(1) Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, i Paesi Bassi presentano informazioni riguardanti la metodologia utilizzata per calcolare l'importo esatto dell'aiuto.
(2) I Paesi Bassi tengono informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell'aiuto concesso di cui all'. I Paesi Bassi presentano immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e pianificate per conformarsi alla presente decisione.
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