Art. 2
In vigore dal 21 ott 2015
1. Il Lussemburgo è tenuto a recuperare presso Fiat Finance and Trade Ltd l'aiuto illegale e incompatibile di cui all'.
2. Le somme che non potessero essere recuperate presso Fiat Finance and Trade Ltd a seguito del recupero di cui al paragrafo 1 devono essere recuperate presso Fiat Chrysler Automobiles N.V.
3. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
4. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
Storico versioni
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