Art. 5

Riunioni

In vigore dal 20 ott 2015
Riunioni 1.   Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro. 2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.
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Riunioni (Art. 5 Decisione (UE) 2015/1916) — Testo vigente | Portale Normativo