Art. 5
Disposizione transitoria
In vigore dal 20 ott 2015
Disposizione transitoria
Per un periodo transitorio fino al 31 maggio 2016 le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale accompagnate da certificati sanitari rilasciati entro il 1o maggio 2016 in conformità dei modelli di certificati di cui agli allegati II, III, IV, V e VI della decisione 2003/56/CE, possono continuare ad essere importate nell'Unione.
Storico versioni
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