Art. 1

In vigore dal 18 ott 2015
La decisione 2010/413/PESC è così modificata: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai trasferimenti diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, con transito nel territorio degli Stati membri dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.»; 2) all'articolo 15, i paragrafi 1, 2, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità e legislazioni e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto del mare e dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione. 2.   Gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione. 5.   Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi 1 o 2, gli Stati membri sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione. Tali sequestri e smaltimenti saranno effettuati a spese dell'importatore o, qualora il rimborso di tali costi non possa essere ottenuto dall'importatore, lo si può esigere, in conformità della legislazione nazionale, da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti. 6.   È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori sotto la giurisdizione degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate, incluso con equipaggio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito, a norma dei paragrafi 1, 2 e 5.»; 3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che gli aeromobili cargo trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 5.»; 4) all'articolo 19, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti: «d) delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al piano d'azione congiunto globale (PACG) o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015); che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG o con l'UNSCR 2231 (2015); che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate che figurano nell'allegato III; e) delle altre persone non menzionate dall'allegato III che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) o nella presente decisione; che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG, con l'UNSCR 2231 (2015) o con la presente decisione; che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate che figurano nell'allegato IV.»; 5) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.»; 6) all'articolo 19, paragrafo 7, il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) promozione degli obiettivi dell'UNSCR 2231 (2015), anche laddove si applica l'articolo XV dello statuto dell'AIEA;»; 7) all'articolo 19, i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: «9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, II, III o IV, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata. 10.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7, punti i) e ii), sottopone le autorizzazioni proposte al Consiglio di sicurezza per approvazione.»; 8) all'articolo 20, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti: «d) delle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015); che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG o con l'UNSCR 2231 (2015); che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate, ovvero sono state possedute o controllate da persone o entità designate che figurano nell'allegato III; e) delle altre persone ed entità non menzionate dall'allegato III che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) o nella presente decisione; che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG, con l'UNSCR 2231 (2015) o con la presente decisione; che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o sono state possedute o controllate da persone o entità designate che figurano nell'allegato IV.»; 9) all'articolo 20, paragrafo 3, la parte conclusiva è sostituita dal testo seguente: «previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza dell'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il Consiglio di sicurezza non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»; 10) all'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche: a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Consiglio di sicurezza e quest'ultimo abbia dato la sua approvazione; b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data dell'UNSCR 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza; c) necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera. d) necessari per i progetti di cooperazione nucleare per fini civili descritti nell'allegato III del PACG, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza e approvazione dello stesso; e) necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui agli articoli 26 quater e 26 quinquies, o per qualsiasi altra attività richiesta per l'attuazione del PACG, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza e approvazione dello stesso.»; 11) all'articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che: a) il contratto non riguarda prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione; b) il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1; e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al Consiglio di sicurezza l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.»; 12) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) e 2231 (2015), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse o le misure contemplate nella presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III o IV, ovvero di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iraniano compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.»; 13) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «1.   Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza. 2.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto negli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.»; 14) all'articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Qualora il Consiglio di sicurezza inserisca in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato III. 2.   Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II e IV.»; 15) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «1.   Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I e dal Consiglio di sicurezza riguardo all'allegato III. 2.   Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato relativamente all'allegato I o dal Consiglio di sicurezza riguardo all'allegato III. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre la data di designazione.»; 16) all'articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti: «4.   Sono sospese le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 20, paragrafi 2 e 12, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità elencate nell'allegato V. 5.   Sono sospese le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafi 2 e 12, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità elencate nell'allegato VI.»; 17) l'articolo 26 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 26 bis 1.   Sono sospese le misure di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), agli  nonies, 4 decies, 4 undecies, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 bis e 18 ter, all'articolo 20, paragrafi 7, 11, 13 e 14, all'articolo 21 e all'articolo 26 ter.»; 18) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 26 quater 1.   Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, originari o meno del loro territorio: a) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari; b) qualsiasi altro prodotto che secondo lo Stato membro può contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante non coerenti con il PACG. 2.   Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento all'Iran di attrezzature menzionate al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera. 3.   Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano che: a) se del caso, siano soddisfatti i requisiti degli orientamenti figuranti nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari; b) hanno ottenuto e sono in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito; c) se del caso, notificheranno al Consiglio di sicurezza la fornitura, la vendita o il trasferimento entro dieci giorni dagli stessi; e d) in caso di fornitura di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie inclusi nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari, ne informeranno anche l'AIEA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento. 4.   Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, nonché alla relativa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo, quando tali attività sono direttamente correlate: a) alla necessaria modifica di due centrifughe in cascata presso l'impianto di Fordow al fine della produzione di isotopi stabili; b) all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; o c) alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore, a condizione che gli Stati membri assicurino che: d) tutte le attività in questione siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG; e) notificheranno tali attività, con dieci giorni di anticipo, al Consiglio di sicurezza e alla commissione congiunta; f) se del caso, siano soddisfatti i requisiti degli orientamenti figuranti nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari; g) hanno ottenuto e sono in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito; e h) in caso di fornitura di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie inclusi nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari, ne informeranno anche l'AIEA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento. 5.   Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza la prestazione di assistenza o formazione tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo relativi alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione o all'impiego di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran. 6.   Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali nucleari figuranti nella parte 1 dell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari. 7.   È soggetto all'approvazione caso per caso della commissione congiunta l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese. 8.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri di qualsiasi approvazione concessa o attività intrapresa ai sensi del presente articolo. Articolo 26 quinquies 1.   Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie non contemplati dall'articolo 26 quater o dall'articolo 26 sexies che possano contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento, con l'acqua pesante o ad altre attività non coerenti con il PACG, siano essi originari o meno del loro territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione. 2.   Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento all'Iran delle attrezzature menzionate nello stesso paragrafo per reattori ad acqua leggera. 3.   Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano di aver ottenuto e di essere in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito. 4.   Gli Stati membri che svolgono le attività di cui al paragrafo 2 assicurano che notificheranno tali attività agli altri Stati membri entro dieci giorni. 5.   Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, nonché alla relativa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo, quando tali attività sono direttamente correlate: a) alla necessaria modifica di due centrifughe in cascata presso l'impianto di Fordow per la produzione di isotopi stabili; b) all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; o c) alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore; a condizione che gli Stati membri assicurino che: d) tutte le attività in questione siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG; e) notificheranno tali attività, con dieci giorni di anticipo, agli altri Stati membri; e f) hanno ottenuto e sono in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito. 6.   Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro in questione la prestazione di assistenza o formazione tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo relativi alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione o all'impiego di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran. 7.   Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro in questione gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti tecnologie di cui al paragrafo 1. 8.   È soggetto all'approvazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro in questione l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese. 9.   Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'approvvigionamento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 se risulta loro che la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'approvvigionamento in questione o la fornitura del servizio in questione contribuirebbero ad attività non coerenti con il PACG. 10.   Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Articolo 26 sexies 1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico o di altri prodotti che possano contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, siano essi originari o meno del loro territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione. 2.   Sono inoltre vietati: a) la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la relativa fornitura di assistenza tecnica, formazione, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran; c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b); d) gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti tecnologie di cui al paragrafo 1. 3.   È vietato l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese. Articolo 26 septies 1.   Sono soggetti a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, siano essi originari o meno del loro territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione. 2.   La fornitura di: a) assistenza o formazione tecnica e altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1; b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la fornitura, la vendita o il trasferimento dei prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate, è soggetta anch'essa a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro in questione. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 se: a) risulta loro che la fornitura, la vendita o il trasferimento in questione o la fornitura del servizio in questione: i) contribuirebbero ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività connesse con il nucleare non coerenti con il PACG; ii) contribuirebbero al programma militare o balistico iraniano; o iii) sarebbero direttamente o indirettamente vantaggiosi per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica; b) i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza non prevedono adeguate garanzie in merito ai destinatari finali. 4.   Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Articolo 26 octies 1.   Sono soggetti a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di software per integrare i processi industriali, siano essi originari o meno del loro territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione. 2.   La fornitura di: a) assistenza o formazione tecnica e altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1; b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la fornitura, la vendita o il trasferimento dei prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate; è soggetta anch'essa a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro in questione. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie di cui al paragrafo 1 se: a) risulta loro che la fornitura, la vendita o il trasferimento in questione o la fornitura del servizio in questione: i) contribuirebbero ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività connesse con il nucleare non coerenti con il PACG; ii) contribuirebbero al programma militare o balistico iraniano; o iii) sarebbero direttamente o indirettamente vantaggiosi per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica; b) i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza non prevedono adeguate garanzie in merito ai destinatari finali. 4.   Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo.»; 19) sono aggiunti gli allegati figuranti negli allegati della presente decisione.
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