Art. 1
In vigore dal 13 ott 2015
1. La posizione da adottare da parte dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, con riguardo all'adozione del proprio regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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