Art. 1

In vigore dal 13 ott 2015
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») è la seguente: a) approvare: i) la richiesta dei paesi meno avanzati («PMA») membri di una proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), per quanto riguarda determinati obblighi relativi ai prodotti farmaceutici; e ii) la richiesta di deroga agli obblighi dei PMA membri di cui all'articolo 70, paragrafi 8 e 9, dell'accordo TRIPS; e b) accettare: i) la richiesta di proroga di cui alla lettera a), punto i), del presente articolo o di deroga di cui alla lettera a), punto ii), del presente articolo, oppure entrambe, in modo che si applichino finché ogni PMA membro rimane un PMA; o ii) la richiesta di proroga o deroga temporanea, o entrambe, se tale richiesta è accettabile anche per gli altri membri dell'OMC.
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