Art. 2

In vigore dal 8 ott 2015
La Repubblica d'Austria e la Repubblica di Polonia formulano le dichiarazioni consentite dalle disposizioni della convenzione di Budapest.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1878:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo