Art. 1

In vigore dal 8 ott 2015
Le seguenti nuove sostanze psicoattive sono sottoposte a misure di controllo in tutta l'Unione: a) 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe); b) 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)-cicloesil)metil] benzamide (AH-7921); c) 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV); d) 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina).
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