Art. 1
In vigore dal 6 ott 2015
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alle modifiche del regolamento interno del comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che deve essere espressa dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione europea, figura nell'allegato della presente decisione.
2. Variazioni minori alle modifiche allegate possono essere accettate senza ulteriori decisioni del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1817:oj#art-1