Art. 6
Corrispondenza
In vigore dal 5 ott 2015
Corrispondenza
La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza è inviata al segretariato generale della Commissione, al Servizio europeo di azione esterna, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla missione della Bosnia-Erzegovina presso l'Unione europea.
Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.
Storico versioni
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