Art. 3

Rappresentanza

In vigore dal 5 ott 2015
Rappresentanza I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1900:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo