Art. 1
In vigore dal 1 ott 2015
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1)
all' sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano:
a)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento;
b)
all'importazione, all'acquisto o al trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
c)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4),
per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori europei di servizi di lancio, o per l'uso di lanci di programmi spaziali europei, o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori europei di satelliti.
La quantità di ogni esportazione di idrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta e non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite. La quantità di ogni esportazione di monometilidrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta.
6. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, in relazione alle operazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c).
7. Le operazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), e al paragrafo 6 sono soggette alla previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri informano debitamente il Consiglio in tutti i casi in cui concedono un'autorizzazione. Le informazioni includono i dettagli delle quantità trasferite e dell'uso finale.»;
2)
all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L', paragrafo 6, si applica a decorrere dal 9 ottobre 2015.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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