Art. 1

In vigore dal 1 ott 2015
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio: a) delle persone fisiche che compromettono la democrazia od ostacolano la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza; b) delle persone fisiche coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi; e c) le persone fisiche associate a quelle di cui alle lettere a) e b), elencati nell'allegato. 2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio. 3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di detta organizzazione; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. 4.   Si considera che il paragrafo 3 si applichi anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4. 6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse od ospitate dall'Unione europea od ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Burundi. 7.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1763:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2015/1763 — Testo vigente | Portale Normativo