Art. 4

Ricollocazione di 120 000 richiedenti negli Stati membri

In vigore dal 22 set 2015
Ricollocazione di 120 000 richiedenti negli Stati membri 1.    120 000 richiedenti sono ricollocati negli altri Stati membri come segue: a) dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 15 600 richiedenti, in base alla tabella dell'allegato I; b) dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 50 400 richiedenti, in base alla tabella dell'allegato II; c) 54 000 richiedenti sono ricollocati nel territorio di Stati membri proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o mediante una modifica della presente decisione, come previsto all', paragrafo 2, e al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   A decorrere dal 26 settembre 2016 i 54 000 richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c, sono ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, nella proporzione risultante dal paragrafo 1, lettere a) e b), nel territorio di altri Stati membri proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II. La Commissione presenta una proposta al Consiglio sulle cifre che devono essere assegnate di conseguenza per Stato Membro. 3.   Se entro il 26 settembre 2016 la Commissione ritiene che un adattamento del meccanismo di ricollocazione sia giustificato dall'evoluzione della situazione sul terreno o che uno Stato membro sia confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi a seguito di un brusco spostamento dei flussi migratori e tenendo conto dei pareri del potenziale Stato membro beneficiario, può presentare, se del caso, al Consiglio le proposte di cui all', paragrafo 2. Allo stesso modo, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, con le debite motivazioni, che è confrontato a un'analoga situazione di emergenza. La Commissione valuta i motivi addotti e presenta le opportune proposte al Consiglio, come previsto all', paragrafo 2. 4.   Qualora, a seguito della notifica ai sensi dell' del protocollo n. 21 da parte di uno Stato membro contemplato dal protocollo stesso, la Commissione confermi, ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, TFUE, la partecipazione di tale Stato membro alla presente decisione, il Consiglio fissa, su proposta della Commissione, il numero di richiedenti da ricollocare nello Stato membro interessato. Inoltre, nella medesima decisione di esecuzione, il Consiglio adatta di conseguenza le quote degli altri Stati membri riducendole in proporzione. 5.   In circostanze eccezionali, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti a esso assegnati ai sensi del paragrafo 1, per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall' del trattato sull'Unione europea. La Commissione valuta i motivi addotti e presenta proposte al Consiglio in merito alla temporanea sospensione della ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante fino a 12 mesi oltre la data di cui all', paragrafo 2. 6.   Entro un mese, il Consiglio decide sulle proposte di cui al paragrafo 5. 7.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 6 del presente articolo e dell', paragrafo 2, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione.
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Ricollocazione di 120 000 richiedenti negli Stati membri (Art. 4 Decisione (UE) 2015/1601) — Testo vigente | Portale Normativo