Art. 1
Oggetto
In vigore dal 22 set 2015
Oggetto
1. La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di aiutare tali Stati membri ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.
2. La Commissione tiene costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri.
La Commissione presenta, se del caso, proposte volte a modificare la presente decisione onde tener conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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