Art. 1
In vigore dal 18 set 2015
La posizione dell'Unione in sede di CTS consiste nel sostenere l'approvazione del trattamento preferenziale notificato da membri dell'OMC, diversi dall'Unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di membri PMS, per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS, in conformità della decisione della conferenza ministeriale dell'OMC del 7 dicembre 2013.
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