Art. 1

Modifiche

In vigore dal 10 set 2015
Modifiche La Decisione BCE/2014/45 è modificata come segue: 1. All', il punto 2 è sostituito dal seguente: «(2). In alternativa a quanto previsto al punto 1 che precede e al punto 9 che segue, l'ABS soddisfi i criteri di idoneità applicabili agli ABS presentati come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema come previsto nell'Indirizzo BCE/2014/60 (*1). (*1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).»;" 2. all' è aggiunto il seguente punto 9: «(9). I requisiti di cui all'articolo 77 dell'Indirizzo BCE/2014/60 non si applicano alle tranche intermedie (mezzanine) di ABS, che sono idonee all'acquisto nell'ambito dell'ABSPP solamente ove: a) siano assistite da una garanzia che: i) soddisfi i requisiti per le garanzie per le attività negoziabili stabiliti agli articoli 114, 115, 117 e 118 della parte quarta, Titolo IV, dell'Indirizzo BCE/2014/60; e ii) sia emessa da un garante con una valutazione della qualità creditizia ai sensi dell'articolo 83, lettera c), dell'Indirizzo BCE/2014/60 attribuita da almeno un sistema ECAI accettato, espressa sotto forma di rating di credito pubblico pari almeno al livello 3 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema; e b) soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità applicabili per l'acquisto nell'ambito dell'ABSPP. Ai fini della presente decisione, per “tranche mezzanine” si intende una tranche di un'emissione di ABS che, conformemente alla priorità di pagamento applicabile dopo l'avvio di azione esecutiva (post-enforcement priority) e, ove applicabile, alla priorità di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration priority), come indicate nel prospetto informativo: a) abbia rango inferiore alla tranche o alle sub-tranche non subordinate della stessa emissione di ABS, come stabilito all'articolo 77 dell'Indirizzo BCE/2014/60; e b) abbia rango superiore alla tranche o alle subtranche più subordinate, che sono le prime a sostenere le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate, e pertanto proteggono le tranche o sub-tranche second loss e, se del caso, le tranche o sub-tranche di rango superiore.»
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Modifiche (Art. 1 Decisione (UE) 2015/31) — Testo vigente | Portale Normativo