Art. 1

In vigore dal 7 set 2015
Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2008: 1) Il Belgio disporrà di una deroga dal fornire i risultati per l'anno di riferimento 2015 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6, il punto 4.2.3, voci da 7.2.1 a 7.2.5 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie dettagliato per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A). 2) L'Estonia disporrà di una deroga dal fornire i risultati per gli anni di riferimento 2015, 2016 e 2017 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6, il punto 4.2.3, voci da 7.2.1 a 7.2.5 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie dettagliato per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A). 3) Cipro disporrà di una deroga dal fornire i risultati per gli anni di riferimento 2015, 2016 e 2017 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A). 4) La Slovacchia disporrà di una deroga dal fornire i risultati per gli anni di riferimento 2015 e 2016 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6, il punto 4.2.3, voci da 7.2.1 a 7.2.5 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A).
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