Art. 1

In vigore dal 3 set 2015
Alle condizioni stabilite negli articoli da 4 a 12, è concessa la deroga richiesta dal Belgio, a nome della regione delle Fiandre, finalizzata a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.
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