Art. 1

In vigore dal 21 ago 2015
1.   La Grecia vieta la spedizione dei seguenti prodotti dall'unità regionale di Evros ad altre parti della Grecia, altri Stati membri e paesi terzi: a) animali vivi della specie bovina e ruminanti selvatici; b) sperma bovino. 2.   La Grecia vieta l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti dell'unità regionale di Evros al di fuori dell'unità regionale di Evros: a) carni fresche ottenute da animali della specie bovina e preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche; b) latte e prodotti lattiero-caseari derivati da bovini; c) sottoprodotti di origine bovina non trasformati, fuorché quelli destinati, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, allo smaltimento in un impianto riconosciuto situato sul territorio greco.
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