Art. 1

In vigore dal 19 ago 2015
1.   È istituita un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) denominata «Fonte di spallazione europea». 2.   In allegato è riportato lo statuto dell'ERIC «Fonte di spallazione europea». Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC Fonte di spallazione europea e presso la relativa sede legale. 3.   Gli elementi fondamentali dello statuto per modificare i quali è necessaria l'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli , da 15 a 17, da 20 a 22, 24 e 26.
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