Art. 1

In vigore dal 7 ago 2015
1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in merito al regolamento interno della conferenza degli Stati parte dell'ATT, nella prima riunione della conferenza, che si terrà dal 24 al 27 agosto 2015, è conforme alla presente decisione, compreso l'allegato della stessa, ed è espressa dagli Stati membri, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione. 2.   In relazione alle questioni di competenza esclusiva dell'Unione, gli Stati membri che sono Stati parte dell'ATT sono autorizzati ad adottare il regolamento interno agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione. 3.   Gli Stati membri cooperano e si coordinano strettamente tra loro e con la Commissione nell'applicazione della presente decisione. In particolare, laddove siano avanzate proposte in loco su questioni che non sono ancora oggetto di una posizione dell'Unione e che sono di competenza esclusiva dell'Unione, la posizione dell'Unione sulla proposta interessata è definita mediante il coordinamento descritto al primo comma, anche in loco, prima che la conferenza degli Stati parte adotti una decisione su detta proposta.
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