Art. 1

In vigore dal 31 lug 2015
Nella decisione 2010/413/PESC è inserito l'articolo seguente: «Articolo 26 ter 1.   Le misure imposte dalla presente decisione non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie nonché alla relativa prestazione di assistenza o formazione tecnica, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo da parte degli Stati che partecipano al piano d'azione congiunto globale (PACG) o degli Stati membri dell'ONU che agiscono in coordinamento con quest'ultimi, quando tali attività sono direttamente correlate: a) alla modifica di due cascate presso l'impianto di Fordow al fine della produzione di isotopi stabili; b) all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; c) alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore. 2.   Gli Stati membri che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 assicurano che: a) tutte le attività in questione siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG; b) notifichino tali attività, con dieci giorni di anticipo, al comitato e, una volta costituita in conformità al PACG, alla commissione congiunta oppure, se de del caso, agli altri Stati membri; c) se del caso, siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 22, lettera c) dell'UNSCR 2231(2015); d) abbiano ottenuto e siano in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito; e e) in caso di fornitura di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al punto 22, lettera e), dell'UNSCR 2231 (2015), ne informino anche l'AEIA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento. 3.   Le misure stabilite dalla presente decisione non si applicano nella misura necessaria a eseguire attività e trasferimenti, approvati in anticipo caso per caso, dal comitato o, se del caso, dall'autorità competente nel pertinente Stato membro, che sono: a) direttamente correlati all'attuazione delle azioni relative al nucleare di cui ai paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del piano d'azione congiunto globale; b) necessari alla preparazione dell'attuazione del PACG; o c) decisi dal comitato, se del caso, per assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'UNSCR 2231 (2015). Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle approvazioni.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1336:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2015/1336 — Testo vigente | Portale Normativo