Art. 2

In vigore dal 31 lug 2015
1.   L' non si applica: a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione; b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale; c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria. 2.   L' non si applica: a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria, compresa la fornitura di personale; b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria; autorizzati preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («comitato»). 3.   L' non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale dell'ONU, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica. 4.   L' non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.
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