Art. 2

In vigore dal 20 lug 2015
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a effettuare, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, la notifica prevista dal protocollo all'articolo 6, paragrafo 2 (4).
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Art. 2 Decisione (UE) 2015/1294 — Testo vigente | Portale Normativo