Art. 1

In vigore dal 14 lug 2015
L' della decisione di esecuzione 2013/463/UE è così modificato: 1) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per ripristinare la solidità del settore finanziario, Cipro continua a dare attuazione alla ristrutturazione del settore bancario e degli istituti di credito cooperativo, continua a rafforzare la vigilanza e la regolamentazione, anche tenendo conto del ruolo del meccanismo di vigilanza unico (MVU), e si impegna a realizzare la riforma del quadro di ristrutturazione del debito, salvaguardando allo stesso tempo la stabilità finanziaria. Il programma prevede le misure e i risultati seguenti: a) garantire un monitoraggio rigoroso delle condizioni di liquidità del settore bancario solo per il tempo strettamente necessario per attenuare i forti rischi gravanti sulla stabilità del sistema finanziario. I piani di finanziamento e di capitalizzazione delle banche nazionali che dipendono dai finanziamenti della banca centrale o che ricevono aiuti di Stato riflettono in modo realistico la prevista riduzione della leva finanziaria nel settore bancario e riducono la dipendenza dai prestiti della banca centrale, evitando al tempo stesso vendite di emergenza delle attività e una stretta creditizia; b) adeguare i requisiti patrimoniali minimi, tenendo conto dei parametri di valutazione del bilancio e della valutazione globale; c) se le altre misure non sono sufficienti, prevedere che le banche sottocapitalizzate possano chiedere allo Stato un aiuto alla ricapitalizzazione secondo le procedure vigenti in materia di aiuti di Stato. Le banche che hanno avviato piani di ristrutturazione riferiscono in merito ai progressi compiuti; d) assicurare la piena operatività del registro dei crediti; e) tenendo conto del ruolo dell'MVU, assicurare la piena attuazione del quadro normativo in materia di concessione dei crediti, di deterioramento delle attività e di accantonamenti; f) assicurare che le banche comunichino regolarmente con le autorità e i mercati riguardo ai loro progressi nella ristrutturazione delle loro operazioni; g) assicurare la revisione della direttiva sulla governance, che specificherà, tra l'altro, l'interazione tra le unità interne delle banche preposte all'audit e le autorità di vigilanza bancaria; h) rafforzare la governance delle banche, anche vietando l'erogazione di prestiti a membri indipendenti del consiglio di amministrazione o a parti collegate; i) assicurare il personale necessario e le modifiche opportune alla luce delle nuove responsabilità assunte dalla Banca centrale di Cipro (BCC), in particolare per quanto riguarda le funzioni di risoluzione e di vigilanza e il recepimento nell'ordinamento nazionale del codice unico europeo, comprese la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); j) semplificare la regolamentazione e la vigilanza sulle imprese di assicurazione e sui fondi pensione; k) rafforzare la gestione dei prestiti in sofferenza, tenendo conto degli sviluppi e del calendario di attuazione del meccanismo di vigilanza unico. In particolare ciò include: il monitoraggio e la pubblicazione degli obiettivi di ristrutturazione fissati dalla BCC; misure che consentano ai mutuanti di ottenere adeguate informazioni sulla situazione finanziaria dei mutuatari e di chiedere, ottenere e far eseguire il pignoramento delle attività finanziarie e dei guadagni dei mutuatari inadempienti; misure per consentire e facilitare il trasferimento a terzi, da parte dei mutuanti, di prestiti in essere, assieme a tutte le garanzie reali e personali, senza l'assenso del mutuatario; l) adottare norme di legge che assicurino l'immediato trasferimento dei titoli di proprietà emessi agli acquirenti dei beni immobili, prevenendo allo stesso tempo ogni abuso; m) allentare i vincoli in materia di pignoramento delle garanzie reali, in particolare garantendo il corretto ed efficace funzionamento del quadro rivisto sull'esecuzione forzata. A questo si accompagna l'attuazione e integrazione della riforma generale delle procedure di insolvenza delle imprese e delle persone fisiche, compresi gli ulteriori atti amministrativi e regolamentari eventualmente necessari. L'attuazione e l'esecuzione del nuovo quadro in materia di insolvenza sono monitorate su base continuativa per assicurare il sostegno agli obiettivi e principi da esso perseguiti e, se necessario, saranno proposte modifiche. Inoltre, entro i primi mesi del 2016 è effettuato un riesame completo del quadro giuridico in materia di ristrutturazione del debito del settore privato, con un piano di azione per la modifica di tale quadro intesa a correggere le eventuali carenze. Sono formulate raccomandazioni sul codice di procedura civile e sulle norme dell'ordinamento giudiziario, al fine di garantire il corretto ed efficace funzionamento della legge riveduta sull'esecuzione forzata e del nuovo quadro in materia di insolvenza, anche con l'obiettivo di accelerare i procedimenti e ridurre l'arretrato dei tribunali; n) assicurare che il gruppo degli istituti di credito cooperativo proceda alla tempestiva e completa attuazione del piano di ristrutturazione approvato e adotti ulteriori misure per migliorare la capacità operativa, in particolare in materia di gestione degli arretrati, sistema informativo di gestione, governance e capacità di gestione; o) continuare a rafforzare il quadro antiriciclaggio e attuare un piano di azione che assicuri l'applicazione di pratiche migliori per quanto riguarda la diligenza dovuta nel rapporto con la clientela e la trasparenza delle entità, in linea con le migliori prassi. (*1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)." (*2)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).»;" 2) è inserito il seguente paragrafo: «7 ter   Per la politica di bilancio nel periodo 2017-2018 le autorità cipriote mirano a un saldo delle amministrazioni pubbliche che assicuri la sostenibilità del debito e sia in linea con il percorso di aggiustamento prescritto dal patto di stabilità e crescita.»; 3) al paragrafo 8, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) riforma della pubblica amministrazione per migliorarne il funzionamento e l'efficacia, in particolare rivedendo le dimensioni e l'organizzazione funzionale del pubblico impiego, migliorando il meccanismo di fissazione delle retribuzioni, introducendo un nuovo sistema di valutazione e promozione e aumentando la mobilità del personale, con l'obiettivo di assicurare l'uso efficiente delle risorse pubbliche e un servizio di qualità alla popolazione;»; 4) i paragrafi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: «12.   Cipro assicura la riduzione dell'arretrato nell'emissione dei titoli di proprietà e procedure semplificate al fine di consentire l'emissione rapida ed efficiente di nuove certificazioni edilizie e titoli di proprietà. 13.   Nell'ambito del piano di azione per la crescita Cipro adotta iniziative volte a rafforzare la competitività del suo settore turistico, in particolare attuando il piano di azione per tale settore, individuando gli ostacoli alla concorrenza in detto settore, adottando una nuova strategia nazionale per il turismo e dando attuazione nel settore del trasporto aereo a una strategia politica che tenga conto degli accordi dell'Unione in materia di politica esterna dell'aviazione e nel settore dell'aviazione, assicurando allo stesso tempo un livello sufficiente di collegamenti aerei.»; 5) il paragrafo 16 è sostituito dal seguente: «16.   Cipro attua il piano di azione per la crescita dando la dovuta considerazione alla riforma in corso della pubblica amministrazione, alla riforma della gestione delle finanze pubbliche, agli altri impegni assunti nell'ambito del programma di aggiustamento macroeconomico del paese e alle pertinenti iniziative dell'Unione, tenendo conto dell'accordo di partenariato per l'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Il piano di azione per la crescita sarà coordinato e attuato da un organismo unico.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2015:1208:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo