Art. 2
In vigore dal 13 lug 2015
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di ratifica di cui all'articolo 10 dell'accordo presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata da tale accordo.
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