Art. 1

In vigore dal 10 lug 2015
1.   La funzione di coasting della Porsche AG destinata ad essere utilizzata nei veicoli Porsche della gamma S e della categoria M1 (coupé sport) è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) la funzione di coasting non può essere disattivata; b) nel caso in cui la funzione sia stata disattivata in qualsiasi modo, essa viene riattivata automaticamente subito dopo la disattivazione. 2.   La riduzione di emissioni di CO2 ottenuta attraverso l'uso della funzione di coasting di cui al paragrafo 1 è determinata secondo il metodo descritto nell'allegato. Tale riduzione differisce tra i veicoli in cui è installato il controllo della velocità e i veicoli che ne sono privi. 3.   Il codice individuale di ecoinnovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è «13».
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