Art. 1
In vigore dal 10 lug 2015
L'articolo 26 bis della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 26 bis
1. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, è sospeso fino al 13 luglio 2015 per quanto riguarda il trasporto di petrolio greggio iraniano.
2. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, è sospeso fino al 13 luglio 2015 per quanto riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione relativa all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio iraniano.
3. Il divieto di cui all'articolo 3 ter è sospeso fino al 13 luglio 2015.
4. Il divieto di cui all'articolo 4 quater è sospeso fino al 13 luglio 2015 per quanto riguarda l'oro e i metalli preziosi.
5. All'articolo 10, paragrafo 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 13 luglio 2015:
“a)
i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;
b)
i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse;
c)
altri trasferimenti di importo superiore a 100 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.”
6. All'articolo 10, paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 13 luglio 2015:
“b)
altri trasferimenti di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;
c)
altri trasferimenti di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.”
7. I divieti di cui all'articolo 18 ter sono sospesi fino al 13 luglio 2015.
8. I divieti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 2, al Ministero del petrolio di cui all'allegato II sono sospesi fino al 13 luglio 2015, nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 13 luglio 2015, dei contratti per l'importazione o l'acquisto di prodotti petrolchimici iraniani.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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