Art. 1
In vigore dal 8 lug 2015
La presente decisione si applica ai condotti e ai tubi di ventilazione destinati ad essere utilizzati nelle opere di costruzione per la ventilazione dell'aria quali indicati nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_del:2015:1936:oj#art-1