Art. 2

In vigore dal 8 lug 2015
La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e indonesiana (Bahasa Indonesia), ciascuna versione facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
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Art. 2 Decisione (UE) 2015/1158 — Testo vigente | Portale Normativo