Art. 2
In vigore dal 8 lug 2015
La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e indonesiana (Bahasa Indonesia), ciascuna versione facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1158:oj#art-2