Art. 1

Cellula di progetto

In vigore dal 2 lug 2015
La decisione 2013/354/PESC è così modificata: 1) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 9 570 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 9 820 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 9 175 000 EUR.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 bis Cellula di progetto 1.   L'EUPOL COPPS dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi della missione e che agevolano la realizzazione del mandato. Ove opportuno, l'EUPOL COPPS agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUPOL COPPS è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari dell'Unione e degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUPOL COPPS, qualora i progetti siano: a) previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; oppure b) integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione. Dopo che la Commissione o tali Stati hanno proposto formalmente che i propri contributi finanziari siano gestiti dall'EUPOL COPPS, quest'ultima conclude un accordo con la Commissione o detti Stati riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3.   I contributi finanziari dell'Unione, degli Stati membri o di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all'accettazione del CPS.»; 3) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2016.»
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