Art. 1
In vigore dal 1 lug 2015
La parte I dell'allegato alla decisione 2002/994/CE è sostituita dal testo seguente:
«PARTE I
Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l'attestato di cui all'articolo 3:
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prodotti della pesca, ad eccezione:
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dei prodotti dell'acquacoltura,
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dei gamberetti sgusciati e/o lavorati,
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dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca;
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gelatina;
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alimenti per animali da compagnia quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
—
sostanze da impiegare come additivi alimentari quali disciplinate dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
—
sostanze da impiegare come integratori alimentari o quali ingredienti per tali integratori quali disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);
—
solfato di condroitina e glucosamina considerati materie prime per mangimi quali disciplinate dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (*4);
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L-cisteina ed L-cistina considerate additivi per mangimi quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).
(*1) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)"
(*2) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)."
(*3) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51)."
(*4) Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1)."
(*5) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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