Art. 4
In vigore dal 30 giu 2015
Gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale concernente l'efficienza economica espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dalla Svizzera per quanto riguarda il FABEC dovrebbero essere rivisti al ribasso, in modo da essere in linea con la riduzione media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione nel corso del secondo periodo di riferimento e nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento. Tale revisione al ribasso dovrebbe includere una riduzione dei costi determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e una revisione delle previsioni di traffico espressa in termini di unità di servizio.
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