Art. 1
Contributi di Stati terzi
In vigore dal 17 giu 2015
Contributi di Stati terzi
1. Sono accettati e considerati significativi i contributi del Canada e del Regno di Norvegia alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).
2. Il Canada e il Regno di Norvegia sono esentati dai contributi finanziari al bilancio di EUAM Ucraina.
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