Art. 1
In vigore dal 15 giu 2015
1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
2. Tali Stati membri non oltre il 16 giugno 2016 depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:
«
Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2015/1023 del Consiglio.»
3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione di Andorra e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.
Storico versioni
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