Art. 1

In vigore dal 9 giu 2015
Il regime volontario «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» (in seguito «il regime»), che il 30 giugno 2014 ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento di un numero esteso di colture, dimostra mediante il proprio Scottish Quality Crops passport che le partite di materie prime rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il regime contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda i cambiamenti su base annuale delle emissioni di anidride carbonica a seguito della modifica della destinazione dei terreni (e l ) di cui al punto 1 della parte C dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE e al punto 1 della parte C dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE, che si dimostra essere pari a zero, e l'area geografica a cui si fa riferimento al punto 6 della parte C dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE e al punto 6 della parte C dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE. Il regime può essere utilizzato fino al primo punto di consegna per le partite interessate dalla verifica di conformità all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
Storico versioni

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