Art. 1
In vigore dal 26 mag 2015
La decisione 2011/137/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) e al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), elencate nell'allegato I.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone:
a)
che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione;
b)
di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica;
c)
che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite:
i)
la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;
ii)
attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;
iii)
la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
iv)
minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
v)
violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all' della presente decisione;
vi)
l'azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco;
d)
che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica;
elencate nell'allegato II.
3. I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
4. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che:
a)
il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o
b)
una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione.
5. Il paragrafo 1 non si applica se:
a)
l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o
b)
è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro 48 ore dalla decisione in questione.
6. Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di tale organizzazione;
c)
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
7. Si considera che le disposizioni del paragrafo 6 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
8. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7.
9. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Libia.
10. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
11. Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 6, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate negli allegati I o II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.»
;
2)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) e al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), elencate nell'allegato III, sono congelati.
2. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone ed entità:
a)
che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, o dalle autorità libiche, o dalle persone ed entità che hanno violato o hanno contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o della presente decisione, o dalle persone o entità che agiscono per loro, per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate o dalle persone ed entità elencate nell'allegato III della presente decisione;
b)
di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione sua politica;
c)
che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite:
i)
la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;
ii)
attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;
iii)
la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
iv)
minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
v)
violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all' della presente decisione;
vi)
l'azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco;
d)
che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar GHEDDAFI in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica,
elencate nell'allegato IV.
3. Rimangono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle entità elencate nell'allegato VI che sono congelati dal 16 settembre 2011.
4. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui ai paragrafi 1 e 2, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.
5. Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 non preclude l'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati.
6. Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono:
a)
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti per generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento per onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento per diritti o spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati,
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato, se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il Comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
7. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:
a)
necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica al Comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno, e approvazione del Comitato stesso;
b)
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di adozione dell'UNSCR1970 (2011) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 o 2, previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno.
8. Riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di elettricità, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.
9. Riguardo alle entità di cui al paragrafo 3, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:
a)
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi, attività finanziarie o risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica:
i)
esigenze umanitarie;
ii)
combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;
iii)
ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;
iv)
creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile;
v)
agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;
b)
lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato che tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche non sono messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;
c)
lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull'uso di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche; e
d)
lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro 5 giorni lavorativi alla messa a disposizione di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche.
10. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al Comitato, se del caso, l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
11. Il paragrafo 3 non osta a che un'entità ivi indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale entità in elenco ai sensi della presente decisione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al Comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi o delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
12. Per quanto riguarda le persone ed entità elencate nell'allegato IV e in deroga al paragrafo 2, le competenti autorità di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 2 nell'elenco figurante nell'allegato IV, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c)
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante negli allegati III o IV; nonché
d)
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
13. Il paragrafo 4 non si applica al versamento su conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive; o
c)
pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, in relazione a persone ed entità elencate nell'allegato IV,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti ai paragrafi 1 o 2.»
;
3)
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I, III, V e VI sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.»
;
4)
all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II e IV.»
;
5)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. Gli allegati I, II, III, IV e VI riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I, III e VI.
2. Gli allegati I, II, III, IV e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I, III e VI. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I, III e VI riportano inoltre la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.»
;
6)
all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.»
;
7)
l'allegato I della decisione 2011/137/PESC è sostituito dall'allegato I della presente decisione;
8)
nell'allegato II della decisione 2011/137/PESC, il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 2»
;
9)
l'allegato III della decisione 2011/137/PESC è sostituito dall'allegato II della presente decisione;
10)
nell'allegato IV della decisione 2011/137/PESC, il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 2»
;
11)
l'allegato III della presente decisione è aggiunto come allegato VI della decisione 2011/137/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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