Art. 1
Modifiche
In vigore dal 26 mag 2015
Modifiche
La Decisione BCE/2007/7 è modificata come segue:
1)
la nota a piè di pagina all', paragrafo 1, lettera c), è sostituita dalla seguente:
«(1)
L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»;
2)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Termini e condizioni di TARGET2-BCE
I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2-BCE sono quelle riportate nell'allegato I alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2-BCE sono quelle riportate nell'allegato II alla presente decisione.»;
3)
l'allegato alla Decisione BCE/2007/7 è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:929:oj#art-1