Art. 1
In vigore dal 18 mag 2015
Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata il 7 luglio 1995, per le parti di competenza dell'Unione.
Nel riferire al segretario generale dell'IMO ai sensi dell'articolo 4 della convenzione, gli Stati membri, se del caso, facendo riferimento alla regola 10 del capo I dell'allegato della convenzione, forniscono informazioni sulle pertinenti disposizioni nazionali relative al riconoscimento dei certificati di competenza degli equipaggi a bordo dei pescherecci coperti dalla convenzione, tenendo conto degli obblighi derivanti dal pertinente diritto dell'Unione relativo al riconoscimento delle qualifiche.
Storico versioni
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