Art. 3

In vigore dal 11 mag 2015
Una volta che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abbia soddisfatto le condizioni tecniche per l'adesione, il rappresentante dell'Unione nei comitati congiunti di cui rispettivamente agli propone le decisioni con le quali si invita l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alle convenzioni e vota tali decisioni in conformità agli della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2015/836 — Testo vigente | Portale Normativo