Art. 3

Composizione

In vigore dal 11 mag 2015
Composizione 1.   Ciascuno Stato membro e la Commissione nominano due membri titolari del comitato. Possono del pari nominare due membri supplenti. 2.   I membri titolari del comitato e i membri supplenti sono scelti fra funzionari o esperti di alto livello e di comprovata esperienza in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro negli Stati membri. 3.   Gli Stati membri e la Commissione si adoperano con ogni mezzo per raggiungere un equilibrio di genere nella composizione del comitato.
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Composizione (Art. 3 Decisione (UE) 2015/772) — Testo vigente | Portale Normativo