Art. 4
Recesso dalla convenzione
In vigore dal 7 mag 2015
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Færøer notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Færøer avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e le Isole Færøer.
Storico versioni
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